Art. 12.

      1. Al Collegio del mondo unito dell'Adriatico è assegnato, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2015, un contributo straordinario di 500 mila euro, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dagli Stati di cui all'articolo 9 della presente legge nonché di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Stati per l'adozione di programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738.
      2. Il Collegio del mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche degli Stati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.